1. I commi primo e secondo dell'articolo 116 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:
«Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituito dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e la Provincia autonoma del Verbano-Cusio-Ossola dispongono di condizioni di autonomia regionale o provinciale secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».